Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Massa-Carrara

Legge 25 aprile 1938, n. 897
(G.U. 7 luglio 1938 n. 152)
Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi

Art. 1
Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se no sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 2
Coloro che non siano di specchiata condotta morale no possono essere iscritti negli albi professionali; e; se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

Si omettono i successivi articoli relativi alla custodia degli albi professionali in quanto la materia è regolata ora dal D. Lgs. Lgt. 23 Novembre 1944 n° 382.