Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Massa-Carrara

Decreto Legislativo Luogotenenziale
23 novembre 1944, n. 382(G.U. 23 dicembre 1944 n. 98)
Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali

CAPO I
Del Consiglio degli Ordini e Collegi professionali

Art. 1
Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a termini dell'art. 1 del regio decreto legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Art. 2
I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli Iscritti.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3
L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.
Ove il numero degli Iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.
L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.
L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4
Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5
Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.
In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 6
Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7
Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

Art. 8
Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.
In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale .
Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliere fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9
Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.


CAPO II
Delle commissioni centrali

Art. 10
Le Commissioni centrali per le professioni indicate all'articolo 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.
La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a 11.

Art. 11
Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un numero maggiore di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti; ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'articolo 5, comma secondo.
Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12
Quando gli iscritti appartengono ad un unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.
Per le elezioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

Art. 13
I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.
Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.
In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio.
I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

Art. 14
I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.
Le commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.


CAPO III
Disposizioni comuni

Art. 15
I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti all'albo. Essi possono essere rieletti.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.
Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.
Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

Art. 16
Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 17
Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai precedenti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.