Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Massa-Carrara

Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537
(G. U. 15 febbraio 1926, n. 37)

Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto

CAPO III
Dei giudizi disciplinari

Art. 43
Il Consiglio dell’Ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44
Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.
In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell’Ordine, in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.
Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.
Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45
Le pene disciplinari, che il consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo, sono:
1) l'avvertimento;
2) la censura;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
4) la cancellazione dall'albo.
L'avvertimento consiste nel rimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.
Esso è dato con lettera del presidente per delega del Consiglio.
La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.
La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 46
Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'articolo 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della L.8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47
Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:
a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;
b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.
La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità degli artt. 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 48
Le deliberazioni del consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato e dal procuratore della Repubblica in conformità dell’art. 10 del presente regolamento

Art. 49
L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell’Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell’Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di Appello.
Contro la deliberazione del consiglio è ammesso ricorso alla commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 50
Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'articolo 37, ed eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.


CAPO IV
Dell'oggetto e dei limiti della professione d'ingegnere e di architetto

Art. 51
Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52
Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L.20 giugno 1909, n. 364 , per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53
Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della L.24 giugno 1923, n. 1395.

Art. 54
Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento.
Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere-architetto presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.
La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, al mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Art. 55
Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso.
Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione è responsabilità di persone abilitate all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere contemplate dall'art. 52.

Art. 56
Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della L.24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo;
b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.