CONSIGLIO DI DISCIPLINA
componenti
Insediamento 3 marzo 2014
Vista la nomina del Presidente del Tribunale di Massa Carrara pervenuta in data 21 gennaio 2014 ed in
ottemperanza all’art 4 comma 10 del Regolamento per la designazione
dei componenti i Consigli di Disciplina dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori emanato dal CNAPPC (a norma
dell’art. 8, comma 3, del DPR 137/2012 e pubblicato sul B.U. Ministero
della Giustizia n. 23 del 15/12/12), si rende noto che
il giorno lunedì 3 marzo 2014, presso la sede
dell’Ordine sita in Carrara - Via San Martino, 1/A, si
è insediato il Consiglio di Disciplina che risulta così
composto:
Presidente |
arch Carlo Gemignani |
Segretario |
arch Alessia Ricci |
Consiglieri |
arch Eugenio Giannetti |
|
arch Roberto Carra |
|
arch Bianca Maria Torri |
|
arch Anna Della Tommasina |
|
arch Rosangela Festa |
|
arch Paolo Camaiora |
|
arch Nicola Montalto |
Nomina
Il Presidente del Tribunale di Massa con nota
del 20 gennaio 2014 (ns prot arr 57 del 21/1/14), ha comunicato i
nominativi componenti il consiglio di disciplina download nomina |
Designazione candidati
In ottemperanza all'art.
4 comma 8 del Regolamento attuativo del CNAPPC (approvato con delibera
del 16/11/12 e pubblicato nel B.U. del Ministero della
Giustizia del 15/12/12 n. 23) a norma dell'art. 8 comma 3 del DPR 7
agosto 2012 n. 137 - Riforma degli ordinamenti professionali, si
riporta di seguito la
delibera consiliare n 25 dell'11 novembre 2013
inerente la designazione dei candidati a componente del consiglio di
disciplina trasmessa al Presidente del Tribunale (art 3
comma 9).
delibera n° 25 del verbale n° 5 dell'11 novembre 2013
argomento: Consiglio di Disciplina - verifica ammissibilità candidature per trasmissione al Tribunale;
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Massa Carrara (quadriennio 2013/2017)
presenti n°
8:
assente n° 1:
arch. Cacciatori Giancarlo arch. IUNIOR Tonelli Dania
arch. Del Sarto Roberto
arch. Giusti Arturo
arch. Lattanzi Corrado
arch. Martelli Roberto
arch. Nocchi Massimiliano
arch. Pellerano Bianca
arch. Vatteroni Giulio
Visto l’art. 8 del
D.P.R. N°137 del 7 agosto 2012 ed il relativo Regolamento
pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia
n°23 del 12-12-2012.
Verificate le cause di
incompatibilità di cui all’art. 3 e il possesso dei
requisiti di cui all’art. 4 del Regolamento.
Delibera che risultano non ammissibili le candidature presentate dai colleghi:
1 Claudia Barbara Bienaimé – candidatura presentata oltre i termini.
2 Antonio Valerio De Battisti - candidatura presentata oltre i termini.
3 Triantafillidou Parthena - documentazione allegata incompleta.
Il Consiglio, operata
un'approfondita valutazione del curriculum dei 21 colleghi in possesso
dei requisiti di cui al punto precedente, esprimendo l'auspicio che il
Consiglio di Disciplina risulti composto da colleghi sia giovani che
più esperti, che svolgano prevalentemente la libera professione,
ha deliberato di trasmettere all’Ill.mo Presidente del Tribunale
di Massa il seguente elenco di 18 nominativi, come richiesto
dall’art. 8 del DPR 137/2012:
1. BELLATALLA Vittorio
2. BIONDO Carlo
3. BONDIELLI Beatrice
4. CAMAIORA Paolo
5. CARRA Roberto
6. DELLA TOMMASINA Anna
7. DI ROSA Egidio
8. FESTA Rosangela
9. GEMIGNANI Carlo
10. GIANNETTI Eugenio
11. GIUSTI Silvano
12. MARTINI Luca
13. MENCONI Filippo
14. MONTALTO Nicola
15. RICCI Alessia
16. SCARPONI Daniela
17. TORRI Bianca Maria
18. VALENTI Fabio |
NUOVO CODICE DEONTOLOGICO
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori,
Architetti iunior e Pianificatori iunior italiani
in vigore dal 1° gennaio 2014
Ai procedimenti disciplinari pendenti o alle violazioni deontologiche
avvenute entro il 31 dicembre 2013 continueranno ad applicarsi
le precedenti norme deontologiche.
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testi vigenti nelle annualità precedenti
CODICE
DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI,
CONSERVATORI, ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI IUNIOR ITALIANI
in vigore dal 1° gennaio 2014
Visto l’Art. 4,
comma 2, Cost. che così recita: “Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria
scelta un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società”;
Visto l’Art. 9 Cost., che così recita: “La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione”;
Visto l’Art. 41 Cost., che così recita:
“L’iniziativa economica privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla
dignità umana. La legge stabilisce i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”;
Vista la Direttiva 2005/36/CE, che in particolare al 27°
Considerando così recita: “La creazione architettonica, la
qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso
nell’ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e
urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico
interesse”;
PREAMBOLO
LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA, CONSERVATORE, ARCHITETTO IUNIOR E PIANIFICATORE IUNIOR
La professione di
Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior
e Pianificatore Iunior è espressione di cultura e tecnica che
impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne
ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio,
nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani,
del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della
città e del territorio, nell’ambito delle rispettive
competenze.
Con la sua
attività, il Professionista nel comprendere e tradurre le
esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in
materia di assetto dello spazio concorre alla realizzazione e tutela
dei valori e degli interessi generali; come espressi dalla legislazione
di settore in attuazione della Costituzione e nel rispetto dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Il Professionista rende la sua opera per realizzare le esigenze del
proprio Committente, fornendo il sapere e l’assistenza tecnica
necessari; promuove una trasformazione degli spazi che tenga conto del
patrimonio culturale e architettonico, salvaguardando gli equilibri
naturali e garantendo la sicurezza delle persone e la qualità
della vita dell’utente finale, nell’ambito delle rispettive
competenze.
Per poter svolgere al meglio il suo compito, il Professionista ha il
dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla
da condizionamenti esterni di qualunque natura. Con la sua firma,
dichiara e rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica,
della prestazione espressa.
Il ruolo riconosciutogli dalla Società richiede che il
Professionista curi la propria formazione, conservando e accrescendo il
sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta
l’attività, in modo da comprendere l’ambiente, i
luoghi e le relazioni economiche, sociali e culturali.
Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto
svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta
realizzazione del compito che la Società affida
all’Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore,
Architetto Iunior e Pianificatore Iunior.
Il rapporto con il Committente si basa sulla fiducia, si connota in
senso personale e sociale, ed è aspettativa di un comportamento
corretto e cooperativo basato su standard e regole comunemente
condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del
professionista, ma anche e soprattutto sull’affidabilità
della categoria alla quale appartiene.
La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti
dei singoli professionisti costruendo così
l’affidabilità di una categoria e, quindi, la sua
credibilità.
La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e
si alimenta nella capacità del Professionista di essere
all’altezza del ruolo che la Società gli affida. Il Codice
deontologico tutela il decoro della categoria quale patrimonio che
l’Architetto, il Pianificatore, il Paesaggista, il Conservatore,
l’Architetto Iunior e il Pianificatore Iunior deve preservare per
un corretto rapporto con il Committente e per mantenere la fiducia che
la Società ripone in ciascuna figura professionale.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1.
Il presente Codice si applica agli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior,
indicati per brevità nel presente Codice
“Professionista” o “Professionisti”, ferme
restando le competenze professionali previste dalle vigenti
disposizioni di legge ed ogni altra normativa vigente che individua una
specifica figura professionale.
2. Il
presente Codice è l’emanazione di norme di etica
professionale che tutti gli iscritti all’albo debbono conoscere,
riconoscere ed osservare e si applica ai Professionisti iscritti
all’albo nell’esercizio a titolo individuale, associato o
societario, dell’attività professionale libera o
dipendente a presidio dei valori e interessi generali connessi
all’esercizio professionale e nel rispetto dell’Art. 2233
Codice civile. Ogni professionista ha l’obbligo di osservare sia
il testo che lo spirito del Codice deontologico nonché di ogni
altra legge che governi l’esercizio della professione nel
superiore interesse sociale. A tal fine il Professionista, deve
conformare la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo
II.
3.
Ove la prestazione sia resa all’estero, il Professionista
è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche,
nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la
prestazione, se esistenti.
4. Ove le norme deontologiche estere siano in contrasto con quelle italiane, prevalgono queste ultime.
TITOLO II
DOVERI GENERALI
Art. 2
(Professionalità specifica)
1. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l’uso di un titolo professionale non conseguito.
2. Il
Professionista deve conformare la sua attività al principio di
professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola
l’incarico professionale.
3. Ove non esegua
personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più
in generale l’utilizzazione di una stabile organizzazione, deve
avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.
Art. 3
(Obblighi nei confronti del pubblico interesse)
1. Il
Professionista ha l’obbligo di salvaguardare e sviluppare il
sistema dei valori e il patrimonio culturale e naturalistico della
comunità all’interno della quale opera.
2. Il
Professionista nell’esercizio della professione deve vigilare con
diligenza sull’impatto che le opere da lui realizzate andranno a
provocare sulla società e sull’ambiente.
3. Il
Professionista, per l’attività urbanistico-edilizia svolta
nell’esercizio della propria attività professionale, deve
rispettarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità
esecutive fissate nei titoli abilitativi.
Art. 4
(Obblighi nei confronti della professione)
1.
L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per
l’esercizio dell’attività professionale e per
l’utilizzo del relativo titolo.
2. Costituisce
illecito disciplinare, anche ai sensi del successivo art. 5,
l’attività esercitata senza titolo professionale o in
periodo di sospensione, l’uso di un titolo professionale non
conseguito e l’uso improprio di titoli.
3. Costituisce
altresì grave illecito disciplinare il comportamento del
Professionista che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o
indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi
l’esercizio abusivo della professione o consenta che tali
soggetti ne possano ricavare benefici economici.
4. Costituisce
grave violazione alla correttezza professionale abbinare la propria
firma a quella di altri professionisti o persone non autorizzate dalla
legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità senza
l’indicazione delle prestazioni che sono state rese sotto la
propria direzione e responsabilità personale.
5. Costituisce
illecito disciplinare la mancata comunicazione del proprio indirizzo di
posta elettronica certificata all’Ordine presso cui si è
iscritti.
6. Costituisce
illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola
annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti
all’Ordine.
Art. 5
(Lealtà e correttezza)
1. Il
Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti
e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio
Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a
qualunque titolo coinvolti.
2. Il
Professionista non deve, in nessun caso, attribuirsi la
paternità del lavoro compiuto da altri. L’inosservanza di
tale norma costituisce grave mancanza professionale. Non deve
altresì citare o fornire documentazione atta a fare apparire
come esclusivamente propria un’opera progettata in collaborazione
con altri colleghi professionisti, senza indicarne i nominativi e le
specifiche mansioni svolte.
3.
Il Professionista può utilizzare il titolo accademico di
professore solo se sia professore ordinario o associato
all’interno del sistema universitario italiano ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
Art. 6
(Indipendenza)
1. Nell’esercizio
dell’attività professionale il Professionista ha il dovere
di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e
intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.
Art. 7
(Riservatezza)
1. Il
Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto
della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza
nell’esecuzione della medesima.
2. Il Professionista non può divulgare notizie e informazioni riservate ricevute anche occasionalmente.
3. Il
Professionista è tenuto a tale dovere anche nei confronti di
coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e verso
coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che
l’incarico si perfezioni.
4. Il
Professionista è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di
riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione
professionale, nonché a creare le condizioni affinché la
stessa sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti
coloro che, non iscritti all’Ordine, operano a qualunque titolo,
nel suo studio o per conto dello stesso.
5. Fatto salvo
quanto disposto dalla legge, i componenti del Consiglio o delle
commissioni dell’Ordine nonché gli Iscritti nominati in
rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla
riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il
mandato ricevuto.
Art. 8
(Competenza e diligenza)
1.
Il Professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere
con la necessaria competenza e con un’organizzazione adeguata.
2. Il
Professionista deve comunicare al committente le circostanze ostative
della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo
l’ausilio di altro professionista.
3. Il
Professionista deve svolgere l’attività professionale
secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista
ha l’obbligo di rifiutare l’incarico quando riconosca di
non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.
Art. 9
(Aggiornamento professionale)
1. Al
fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione
professionale, nel migliore interesse dell’utente e della
collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo
professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il
continuo e costante aggiornamento della propria competenza
professionale.
2. Il mancato
rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale ai sensi
delle norme vigenti, e la mancata o l’infedele certificazione del
percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare.
Art. 10
(Verità)
1. Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni.
Art. 11
(Legalità)
1.
Il Professionista nell’esercizio della professione e
nell’organizzazione della sua attività, è tenuto a
rispettare le leggi dello Stato, l’ordinamento professionale e le
deliberazioni dell’Ordine.
2. La concorrenza
deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento,
comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano.
È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di
rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al
decoro.
3. Il Professionista deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
4. Deve essere
sottoposto a procedimento disciplinare il Professionista cui sia
imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge
penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
5. Il
Professionista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti
anche non riguardanti l’attività professionale, quando si
riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano
l’immagine della categoria professionale.
6. Costituisce
grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale,
ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di
criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché per
concorso nell’associazione di tipo mafioso.
TITOLO III
RAPPORTI CON L’ORDINE E CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Art. 12
(Doveri nei confronti dell’Ordine professionale)
1.
Il Professionista ha il dovere di collaborare con il Consiglio
dell’Ordine di appartenenza, per l’attuazione delle
finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di
verità; a tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al
Consiglio dell’Ordine e al Consiglio di disciplina, fatti a sua
conoscenza relativi alla professione che richiedano iniziative
disciplinari.
2. Ogni iscritto
è tenuto ad osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti
generali o particolari emanati dal Consiglio dell’Ordine, e a
prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel
modo più efficace l’esercizio delle funzioni allo stesso
istituzionalmente demandate.
3. I Professionisti
che sono eletti componenti del Consiglio dell’Ordine, nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge, non hanno vincolo di
mandato in quanto rappresentano tutte le categorie appartenenti
all’Ordine; essi devono adempiere al loro ufficio con diligenza,
obiettività, imparzialità e nell’interesse generale.
4. I
Professionisti nominati componenti del Consiglio di Disciplina operano
in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed
operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari, delle disposizioni relative al procedimento
disciplinare, nel rispetto del Regolamento
del Consiglio Nazionale per la designazione dei componenti i Consigli
di Disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nonché nel rispetto
del presente Codice Deontologico.
5. L’iscritto
che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione
presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti
doveri: informa tempestivamente il Consiglio dell’Ordine
dell’avvenuta nomina od elezione; si attiene alle disposizioni ed
indirizzi che il Consiglio dell’Ordine dovesse impartire
nell’interesse o a tutela della categoria.
6. L’iscritto
dipendente che si trovi in condizioni di incompatibilità per
l’esercizio della libera professione, cui sia concesso di
svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a
mezzo raccomandata o posta elettronica certificata la copia della
autorizzazione, relativa alla specifica attività professionale,
al proprio Ordine.
TITOLO IV
RAPPORTI ESTERNI
Art. 13
(Società tra professionisti)
1.
I Professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice
deontologico, così come la società tra professionisti,
istituita ex Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183 e DM 8 febbraio
2013, n° 34, è soggetta al regime disciplinare
dell’ordine al quale risulti iscritta.
2. Sono ugualmente
tenuti all’osservanza del codice deontologico i Professionisti
presenti nelle associazioni professionali e nei diversi modelli
societari già vigenti alla data di entrata in vigore
dell’Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183.
3. Se la violazione
deontologica commessa dal Professionista, anche iscritto ad un ordine
diverso da quello della società, è ricollegabile a
direttive impartite dalla società, la responsabilità
disciplinare dell’Architetto concorre con quella della
società.
Art. 14
(Rapporti con i committenti)
1. Il rapporto con
il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato
alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista deve
eseguire diligentemente l’incarico conferitogli, purché
questo non contrasti con l’interesse pubblico e fatta salva la
propria autonomia intellettuale e tecnica.
2. Il
Professionista deve rapportare alle sue effettive possibilità
d’intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la
quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare
quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica
competenza.
3. Il
Professionista non può, senza l’esplicito assenso del
committente, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte
fornitrici dell’opera progettata o diretta per conto del
committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti
costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da
lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente.
4. Il
Professionista nello svolgere la propria attività, non deve
accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati.
Art. 15
(Rapporti con Istituzioni e Terzi)
1.
Nei rapporti professionali con le Istituzioni, il Professionista deve
curare con particolare diligenza, l’osservanza dei doveri di cui
al Titolo II.
2. Il
Professionista deve astenersi dall’avvalersi, in qualunque forma,
per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione
dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine
autorizzati dall’Istituzione medesima e dal committente stesso.
3. Il
Professionista non deve vantare credito con coloro che rivestono
incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità
di qualsiasi natura nella sua attività professionale per
sé o per altri.
Art. 16
(Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)
1. Il Professionista, sia indicato dal Consiglio
dell’Ordine a rappresentarlo, sia nominato a titolo personale
quale esperto, ovvero nominato per qualsiasi altra ragione in una
commissione o giuria, pubblica o privata, deve comunicare
tempestivamente la nomina al Consiglio dell’Ordine.
2. Le
modalità con cui svolge il proprio ufficio, devono essere
improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per
sé o per altri allo stesso collegati, e operare in modo da
tutelare gli interessi ed il prestigio della categoria professionale.
3. Il
Professionista durante la partecipazione a commissioni o giurie,
pubbliche o private, nel rispetto delle relative competenze
professionali, deve attenersi ai principi di autonomia e
indipendenza nei confronti dei partecipanti ai concorsi, secondo quanto
disposto dall’Art. 51 del Codice di Procedura Civile.
4. Il
Professionista che a qualunque titolo abbia partecipato alla
programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di
evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici, nel rispetto delle
relative competenze professionali, è tenuto ad astenersi dal
concorrere alle medesime.
5. Il
Professionista che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti
di commissioni aggiudicatici non deve vantare tali rapporti per trarre
vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.
Art. 17
(Cariche istituzionali)
1. Il
Professionista deve curare che le modalità con cui svolge il
proprio mandato istituzionale come Consigliere dell’Ordine, del
Consiglio di Disciplina o presso le Istituzioni, siano improntate a non
conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri
allo stesso collegati.
Art. 18
(Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative)
1.
Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti
previsti dall’ordinamento di categoria, deve astenersi
dall’esercizio delle funzioni per il periodo in cui partecipa
pubblicamente a campagne elettorali politiche ed amministrative.
TITOLO V
RAPPORTI INTERNI
Art. 19
(Rapporti con i colleghi)
1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà.
2. Il
Professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad
altro collega, deve preventivamente accertarsi con il committente che
la sostituzione sia stata tempestivamente comunicata per iscritto al
collega, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del
contenuto del precedente incarico. Il Professionista prima di svolgere
l’incarico dovrà verificare in contraddittorio con il
collega esonerato le prestazioni già svolte al fine di definire
le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad
allora maturati. Il Professionista in tal caso sostituito, salvo
documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro
avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell’opera. Sono fatti
salvi i diritti d’autore.
3. L’iscritto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega.
4. Il
Professionista chiamato a sostituire un collega deceduto, per
effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione,
dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, è tenuto ad
accettare l’incarico, salvo conflitto di interessi o altro
giustificato impedimento. Il Professionista sostituto deve agire con
particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei
clienti e dei collaboratori del collega deceduto. Per gli incarichi
conferiti al deceduto ma eseguiti dal Professionista sostituto, gli
eredi possono chiedere parere all’Ordine sulle modalità e
criteri di ripartizione del compenso.
5. Il
Professionista chiamato a sostituire un collega in caso di sospensione
dall’esercizio della professione o impedimento temporaneo deve
agire con particolare diligenza e gestire l’attività
professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.
6. Il
Professionista che ritenga di promuovere causa per motivi professionali
contro un Collega, deve informare preventivamente il Consiglio
dell’Ordine di appartenenza del Collega.
Art. 20
(Concorrenza sleale)
1. Nell’esercizio professionale i seguenti comportamenti assumono rilevanza ai sensi dell’art. 11 comma 2:
a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro Professionista;
b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull’autore della prestazione professionale;
c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa
l’attività di un Professionista idonei a determinare il
discredito dello stesso;
d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all’attività di altro Professionista;
e) la qualificazione con modalità o l’uso di segni
distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente
identificabile la titolarità dello studio professionale.
2. La rinunzia,
totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi
eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia
totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed
oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale
a indurre il committente ad assumere una decisione di natura
commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi
comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica.
Art. 21
(Rapporti con collaboratori e dipendenti)
1.
Nei rapporti con i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori
d’opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio e senza alcun
vincolo di subordinazione, e nei confronti dei dipendenti, da
intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione,
il Professionista deve compensare la collaborazione in proporzione
all’apporto ricevuto.
2. Il
Professionista nei confronti dei propri collaboratori, dovrà
regolamentare i rapporti con costoro nel quadro di un rapporto
unitario, con assoluta autonomia o indipendenza, senza che costoro
risultino soggetti a direttive di natura tecnica e/o organizzativa
nonché a vincoli di dipendenza gerarchica e con ampia autonomia
nella definizione dei tempi, orari e modalità d’esecuzione.
3. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, è tenuto:
- a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a violare le norme riportate nell’art. 20;
- ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate;
- a concedere loro la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale;
- a mantenere i patti e gli accordi definiti al momento dell’inizio della collaborazione.
4. Il
Professionista è responsabile disciplinarmente quando incarica i
collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati.
Art. 22
(Rapporti con tirocinanti)
1.
Nei rapporti con i tirocinanti il Professionista è tenuto a
prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento della pratica
professionale e a compiere quanto necessario per assicurarne
l’adempimento, con particolare cura per le regole deontologiche.
2. Il
Professionista deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio
presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con
particolare attenzione ai compiti e alle modalità di
espletamento dello stesso.
TITOLO VI
ESERCIZIO PROFESSIONALE
Art. 23
(Incarico professionale)
1. L’incarico
professionale si configura come contratto di prestazione d’opera
intellettuale, ai sensi dell’Art. 2222 e seguenti del Codice
Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è
ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di
professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto in
forma scritta e dovrà contenere quanto definito all’Art.
24.
2. Il
Professionista non deve consapevolmente consigliare soluzioni
inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili di
nullità.
3. Il
Professionista deve rifiutarsi di accettare l’incarico o di
prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere
da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni
illecite o illegittime.
4. Il
Professionista non deve mai assumere incarichi in condizioni di
incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del presente
codice deontologico.
Art. 24
(Contratti e Compensi)
1.
È fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del
contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri
professionali da sottoscrivere dalle parti.
2. Il
Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso
professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel
rispetto dell’Art. 2233 Codice civile, e di ogni altra norma
necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
3. Il
Professionista deve definire nel contratto, preventivamente ed
esplicitamente con il Committente, i criteri di calcolo per il compenso
per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di
complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell’incarico; deve altresì indicare i dati
della polizza assicurativa per eventuali danni provocati
nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni
caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in
forma scritta, deve essere adeguata all’importanza
dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni
tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il
Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista
dell’esistenza delle presenti norme deontologiche.
4. Il
Professionista è tenuto a comunicare al Committente per
iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed
imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni
dell’incarico.
5. Il
Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione di
anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili
nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità
e complessità della prestazione professionale oggetto
dell’incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
6. Il
Professionista, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura
la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed
è tenuto a consegnare la nota dettagliata delle spese sostenute
e degli acconti ricevuti.
7. La richiesta di
compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo,
palesemente sottostimati rispetto all’attività svolta, o
l’assenza di compensi, viene considerata pratica
anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di
mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.
8. Il
Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere
un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne
abbia fatto espressa riserva.
Art. 25
(Accettazione dell’incarico)
1. Il Professionista deve far conoscere tempestivamente al committente la sua decisione di accettare o meno l’incarico.
Art. 26
(Incarico congiunto)
1.
Il Professionista che riceve un incarico congiunto deve stabilire
rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti e
competenze professionali. In particolare, oltre ad attenersi a quanto
stabilito dal presente codice deontologico:
a) deve concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;
b) deve evitare di stabilire contatti diretti con il committente senza una intesa preventiva con il collega;
c) deve astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il committente nella propria sfera professionale.
Art. 27
(Esecuzione dell’incarico)
1. Il Professionista deve svolgere l’incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.
2. Il
Professionista deve, tempestivamente, informare il committente, con
semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali
dell’incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In
particolare, è tenuto a:
a) informare il
committente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in
tutti i profili connessi all’incarico affidatogli, e se del caso,
proporre al committente soluzioni alternative;
b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.
3. Il
Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti
dell’incarico conferitogli, è tenuto ad informare
preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione
concordando modalità e compensi.
Art. 28
(Cessazione dell’incarico)
1. Il
Professionista non deve proseguire l’incarico qualora
sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua
libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
2. Il
Professionista non deve proseguire l’incarico se la condotta o le
richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento.
3. Il
Professionista che non sia in grado di proseguire l’incarico con
specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e
difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il
committente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro
professionista.
4. Il
Professionista deve avvisare tempestivamente il Committente della
cessazione dell’incarico e metterlo in condizione di non subire
pregiudizio.
Art. 29
(Rinuncia all’incarico)
1.
Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o
dall’accordo stipulato, in caso di rinuncia all’incarico,
deve dare al committente un preavviso e deve metterlo in condizione di
non subire pregiudizio. Deve inoltre prendere provvedimenti idonei a
non danneggiare i colleghi in caso di incarico di gruppo e i colleghi
che lo sostituiranno.
2. Il
Professionista, in caso di irreperibilità del Committente, deve
comunicare la rinuncia all’ultimo domicilio conosciuto dello
stesso a mezzo raccomandata A/R e con l’adempimento di tale
formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è
esonerato da qualsiasi altra attività.
Art. 30
(Inadempimento)
1. Costituisce
infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento
dell’incarico professionale quando derivi da non scusabile e
rilevante trascuratezza degli obblighi professionali e contrattuali.
Art. 31
(Conflitto di interessi)
1.
Il Professionista è tenuto ad astenersi dal prestare
attività professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi
o di soggetti che esercitano attività professionale negli stessi
locali, un interesse in conflitto con quello di un committente o che
possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.
Art. 32
(Interferenza tra interessi economici e professione)
1.
Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e
professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il comportamento del
Professionista che stabilisce con imprese e società patti
attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio committente.
Art. 33
(Restituzione dei documenti)
1.
Il Professionista è tenuto a consegnare al committente, quando
quest’ultimo ne faccia richiesta, i documenti dallo stesso
ricevuti, e può trattenerne copia.
Art. 34
(Responsabilità patrimoniale)
1.
Il Professionista deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali
danni cagionati nell’esercizio della professione; a tal fine
è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti
al committente dall’esercizio dell’attività
professionale. Il professionista deve rendere noti al committente, al
momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della
polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione
successiva.
Art. 35
(Informativa)
1.
L’informativa al committente in ordine all’attività
professionale è resa a richiesta del Committente in ordine ai
propri dati professionali e dello studio.
Art. 36
(Pubblicità informativa)
1.
È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente
ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le
specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la
struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le
prestazioni.
2. La
pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere
funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare
l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere
equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. Il Consiglio
dell’Ordine potrà verificare o monitorare le campagne
pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il
rispetto dei suddetti criteri.
TITOLO VII
POTESTA’ DISCIPLINARE
Art. 37
(Potestà disciplinare)
1.
Presso i Consigli dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di Disciplina che
svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di
decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti
all’albo.
2. Fatto salvo
quanto previsto dalla legge, spetta al Consiglio di Disciplina
istituito presso gli Ordini, la potestà di decidere le sanzioni
adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche nel
rispetto di quanto previsto all’articolo successivo.
3. Le sanzioni, nei
limiti definiti dal Titolo VIII, devono essere omogenee, adeguate alla
gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione della
condotta nonché delle specifiche circostanze, soggettive e
oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
4. Ove la condotta
addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del
presente Codice, l’azione disciplinare dovrà essere
esercitata in piena autonomia e libertà di giudizio, essere
disposta e portata eventualmente a conclusione, indipendentemente da
ogni altra eventuale azione giudiziaria.
5. L’azione
giudiziaria non sospende l’azione disciplinare ove la condotta
addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del
presente Codice.
Art. 38
(Parità di trattamento, tutela dell’affidamento e unità dell’Ordinamento)
1.
Al fine di attuare l’Art. 3 della Costituzione e garantire la
parità di trattamento, il Consiglio Nazionale assicura, ai sensi
dei commi successivi, l’unità dell’ordinamento di
categoria.
2. Il Consiglio
Nazionale potrà riformare le decisioni dei Consigli degli Ordini
provinciali che, senza adeguate motivazioni, assumano
un’interpretazione del Codice Deontologico non conforme alle
precedenti decisioni emanate dal Consiglio Nazionale.
Art. 39
(Certezza del diritto)
1.
Il Consiglio Nazionale potrà massimare le sue decisioni e
pubblicarle nel sito www.awn.it.; la massima esprime la ratio decidendi
della decisione e indica congiuntamente fattispecie e regola
deontologica applicata.
Art. 40
(Condotta)
1. La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri.
2. Oggetto di valutazione è la condotta complessiva dell’incolpato.
3. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.
TITOLO VIII
SANZIONI
Art. 41
(Sanzioni)
1. Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai sensi della normativa vigente, sono:
a) l’avvertimento,
b) la censura,
c) la sospensione,
d) la cancellazione.
Sono fatte salve comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.
2. Ogni violazione
deontologica di cui alle presenti norme: è colposa, o contro
l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non
è voluto dal Professionista e si verifica a causa di negligenza
o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline; è dolosa, o secondo
l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che
è il risultato dell’azione od omissione e da cui si fa
dipendere l’esistenza della sanzione, è dal Professionista
preveduta e voluta come conseguenza della propria azione od omissione.
3. Se ogni
violazione deontologica di cui alle presenti norme, colposa o dolosa,
ha come effetto un danno, quale la conseguenza di un’azione o di
un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene,
un valore, una macchina, un immobile o quant’altro abbia un
valore economico, affettivo e morale, costituisce circostanza
aggravante per la violazione deontologica e sono comminabili sanzioni
corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore.
4. Ogni violazione
deontologica colposa comporta la sanzione minima
dell’avvertimento fino alla sanzione massima della sospensione
per dieci giorni. Ogni violazione deontologica dolosa comporta la
sanzione minima della sospensione per dieci giorni fino alla sanzione
massima della cancellazione.
5. Ogni infrazione
relativa ad incompatibilità e concorrenza sleale, e ogni altra
infrazione in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi,
comporta la sanzione della sospensione.
6. Nei casi di
recidività relativi a infrazioni previste ai precedenti commi
sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione
immediatamente superiore.
7. La sospensione
per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno
disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidività,
o di perdita dei diritti necessari per l’iscrizione
all’albo.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 42
(Disposizione finale)
1. Le
disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei
principi generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano
l’ambito di applicazione.
Art. 43
(Aggiornamento del Codice deontologico)
1. Il Consiglio
Nazionale delibera l’aggiornamento del presente Codice sulla base
di sopravvenute disposizioni di legge e degli indirizzi consolidatisi.
Art. 44
(Entrata in vigore)
1. Le presenti norme entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Le presenti
norme sono pubblicate sul sito www.awn.it e vengono diffuse da ciascun
Ordine con pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale.
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